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Sono tante le persone che annualmente tendono ad effettuare lavori di ristrutturazione o di modifica di un proprio immobile e, considerando che la normativa inerente è spesso soggetta a variazioni, si deve sempre fare attenzione a che tali interventi siano effettuabili e soprattutto permessi. Questo a maggior ragione quando si tratta di eseguire vere e proprie trasformazioni dell’esterno o dell’interno di un’abitazione.

Un caso particolare, ad esempio, potrebbe riguardare coloro che vorrebbero trasformare il balcone in veranda e quindi modificare non solo l’interno di un appartamento, ma anche alcune caratteristiche dello stesso. E proprio questo genere di intervento edilizio è al centro di una recente sentenza giudiziaria, che chiarisce alcuni aspetti importanti e di cui si deve tener conto per coloro che avessero intenzione di effettuare una ristrutturazione simile.

Una sentenza chiarificatrice

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, attraverso la sentenza n° 2318/2019, hanno chiarito, in pratica, che realizzare una veranda equivale ad effettuare un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia di un territorio e che determina l’incremento delle superfici e dei volumi di un immobile e pertanto necessita di un permesso di costruire, non potendosi considerare d’altra parte una pertinenza urbanistica oppure può essere preteso come volume tecnico.

La veranda e l’incremento volumetrico

Secondo i togati, infatti, creare un nuovo volume, come si determina appunto edificando una veranda sulla balconata di una casa, tende ad alterare la sagoma ed i prospetti dell’intero edificio, causando di conseguenza anche una variazione a livello plano-volumetrico ed architettonico dello stesso immobile.

In particolare, una veranda è da considerare un vero e proprio nuovo locale che si può utilizzare in maniera autonoma e che non evidenzia i caratteri della temporaneità e precarietà, ma anzi, all’opposto, la durata nel tempo, così da favorire un godimento maggiormente ampliato dello stesso appartamento.

Lo stesso Tar poi ha specificato ulteriormente, in sintesi, che la chiusura di una veranda, prescindendo comunque dalla tipologia di materiali utilizzati e dalle dimensioni modeste, determina un incremento volumetrico. Il tutto basandosi sul presupposto che l’esistenza di un volume edilizio si realizza attraverso almeno un piano base e due superfici verticali contigue, in modo da ottenere una superficie complessiva chiusa perlomeno da tre lati.

Una veranda non può essere considerata una pertinenza urbanistica

I giudici poi hanno ritenuto specificare come una veranda non si possa considerare una pertinenza ai fini prettamente urbanistici. In base ad un’affermata giurisprudenza, infatti, esiste una certa differenza tra il concetto di pertinenza, così come definito nel diritto civile, dallo stesso concetto ma in senso urbanistico (che è ben più limitato).

In quest’ultimo non vi rientrano quelle costruzioni che, pur qualificandosi come beni pertinenziali secondo le norme privatistiche, tuttavia evidenziano una funzione autonoma rispetto ad un’altra costruzione e pertanto, di conseguenza, richiedono un permesso di costruire.

In ambito edilizio, sono considerate pertinenze soltanto quelle opere prive di destinazione autonoma e che tendono a limitare la loro destinazione d’uso al rapporto funzionale con la struttura principale. Perciò, dal punto di vista urbanistico, non si possono considerare su beni pertinenziali tutti quegli interventi edilizi che non risultano coessenziali ma ulteriori ad un bene principale, in quanto possono essere utilizzati in maniera autonoma e separata rispetto a quest’ultimo, occupando inoltre aree e volumi differenti.

L’intervento ed il volume tecnico

Come accennato in precedenza, i giudici hanno anche escluso che il vano creato con l’intervento edilizio di chiusura della balconata possa essere considerato come volume tecnico e quindi non computabile nella misura volumetrica massima consentita.

In quanto quest’ultima è riferibile unicamente a quelle opere edili del tutto mancanti di una propria autonomia funzionale e destinate quindi a contenere eventuali impianti o sistemi utili (e quindi anche connessi) ad esigenze tecniche di una struttura principale.

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