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Negli ultimi anni diverse sono state le novità normative riguardanti la realizzazione ed edificazione di strutture abitative antisismiche, in particolare nelle aree maggiormente soggette a tali eventi. Novità destinate, tra gli altri, sia a coloro che realizzavano immobili nuovi e sia a coloro che effettuano lavori di ristrutturazione su quelli già esistenti. Ed anche nell’ultima cosiddetta legge “sblocca cantieri” non mancano ulteriori misure inerenti quest’ambito assai importante.

In particolare, nel D.L. 32/2019 all’articolo 3 (lo sblocca cantieri appunto) sono presenti disposizioni semplificative della disciplina riguardante gli interventi strutturali in zone sismiche e che rinnovano in parte il testo unico e le relative disposizioni sia legislative che regolamentari in materia di edilizia, incluse nel DPR n°380 del 6 Giugno 2001. Comunque, questo recente intervento normativo sembra modificare in generale la materia edilizia e non soltanto quella relativa alle zone sismiche. Vediamo ora cosa esso prevede.

Novità per i laboratori

Il D.L. 32/2019 va a modificare l’articolo 59 del T.U. sull’edilizia riguardante i laboratori ed in particolare si prevede che quelli autorizzati possano svolgere, oltre ai consueti test su terre e rocce e materiali da costruzione (come prevedeva già il T.U.), anche prove e verifiche su materiali edilizi di strutture e opere già esistenti. In seguito, dovranno essere comunque emanati provvedimenti attuativi specifici a questo riguardo.

Denuncia dei lavori e cosiddetta relazione di ultimazione

Ad essere modificato è anche l’articolo 65, sempre del medesimo Testo Unico, inerente interventi edilizi e relativa denuncia antecedente il loro inizio. Le novità riguardano in questo caso una semplificazione delle procedure, in cui si elimina la presentazione di alcuni documenti e l’invio di altri attraverso posta elettronica certificata (PEC). Infine, si esentano alcuni lavori di minore o privi di rilevanza (interventi su edifici già esistenti, ad esempio) dall’applicazione di alcuni obblighi.

Collaudi statici

Novità in arrivo anche per l’articolo 67 che riguarda la materia del collaudo statico. Sempre in riferimento ad interventi strutturali di minore o del tutto privi di rilevanza in aree sismiche, il certificato di collaudo viene ad essere sostituito da una dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori. Inoltre, tale documentazione potrà essere inviata attraverso consueta posta elettronica certificata.

Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzione in aree sismiche

Modifiche ha subito anche l’articolo 93 ed in particolare i commi 3, 4 e 5, in materia di denuncia dei lavori e la presentazione di interventi in zone a rischio sismico. Nello specifico, il nuovo comma 3 evidenzia come il contenuto minimo del progetto sia stabilito dal competente ufficio tecnico regionale. Ad ogni modo, tale progetto deve essere esaustivo a livello piante, planimetria, prospetti, relazione tecnica e di tutti gli elaborati ritenuti essenziali e previsti dalle stesse norme tecniche.

Il nuovo comma 4, invece, prevede che assieme ai progetti di costruzione in zone sismiche vi sia, al posto di una specifica relazione in ambiti determinati, una dichiarazione del progettista che garantisca il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni; l’uniformità tra progetto esecutivo relativo alle strutture e quello architettonico; la conformità a prescrizioni antisismiche eventualmente presenti negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Per quanto riguarda invece il comma 5, la nuova normativa dispone che, per ogni genere di intervento edilizio, si attribuisca al preavviso di natura scritta, contestuale alla presentazione del progetto ed alla dichiarazione prevista dal precedente comma 4, una validità relativa anche agli effetti della denuncia dei lavori, come disposto dal summenzionato articolo 65 del Testo Unico sull’edilizia.

Disciplina di lavori strutturali in aree sismiche

La recente disposizione legislativa, infine, inserisce un nuovo articolo 94bis, che riconosce tre distinte tipologie di interventi strutturali: rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. Al tempo stesso, inoltre, viene eliminata la possibilità offerta alle regioni di adottare specifiche elencazioni al riguardo.

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