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Annualmente sono tantissime le persone che decidono di svolgere dei lavori di ristrutturazione sulla propria abitazione, sia essa un semplice appartamento che magari un più lussuoso villino. Interventi spesso destinati a migliorare la funzionalità od il comfort interno dell’immobile, anche con l’apporto di impianti tecnologicamente più avanzati, che permettano pure un maggior risparmio energetico e quindi in generale minori spese.

A favorire tali interventi edilizi vi sono anche svariati incentivi di natura fiscale a disposizione di coloro che li effettuano, tra cui appunto il cosiddetto bonus ristrutturazione. Tuttavia, esistono casi particolari in cui non si possono usufruire di tali benefici e che sono man mano definiti dall’Agenzia delle Entrate. Andiamo a chiarire una di tali situazioni specifiche e che riguardano le detrazioni relative al bonus ristrutturazione per l’erede di un immobile.

Lavori di ristrutturazione ed eredità di una casa

L’Agenzia delle Entrate, attraverso la risposta offerta ad una richiesta di delucidazioni da parte di un soggetto, ha fornito chiarimenti circa la situazione di un immobile ereditato e poi concesso in comodato d’uso. In particolare, l’ente statale ha spiegato che un soggetto che abbia ereditato una casa e con essa anche il diritto ad usufruire delle quote di detrazione di natura fiscale per interventi edilizi svolti dal defunto, perde tali benefici nel momento in cui concede l’immobile in comodato d’uso.

Tutto parte, così come sottolineato dalla stessa Agenzia delle Entrate, dal fatto che, nell’ipotesi di un’acquisizione per successione a causa di morte di un immobile su cui vi erano stati svolti lavori di ristrutturazione, le restanti detrazioni fiscali relative si trasferiscono (e di conseguenza sono usufruibili) interamente ed esclusivamente ad uno o più eredi che tuttavia ne abbiano la detenzione materiale e diretta.

Ulteriori chiarimenti e riferimenti normativi

L’ente statale, facendo riferimento alla propria circolare 24/2004 ed in particolare al paragrafo 1.1, specifica in pratica che l’agevolazione fiscale è usufruibile da colui che possa disporre dell’immobile, non considerando l’eventuale circostanza che lo abbia adibito a sua abitazione principale.

Inoltre, la condizione essenziale a cui abbiamo accennato, cioè la detenzione diretta e materiale dell’abitazione, deve essere non solo esistente nell’anno dell’accettazione della stessa eredità, ma anche per tutti quelli successivi in cui il soggetto erede intende avvalersi ed usufruire delle restanti rate delle detrazioni fiscali statali.

Di conseguenza, l’erede che in precedenza deteneva (in maniera diretta e materiale, ricordiamolo) l’immobile ed in seguito lo concede in comodato d’uso, non potrà usufruire delle agevolazioni fiscali sopradescritte relative agli anni in cui esso non lo detiene più direttamente.

Tuttavia, comunque, l’ente statale fa presente, rifacendosi in questo caso alla sua circolare 17/2015 ed in particolare al paragrafo 3.3, che lo stesso soggetto potrà ricominciare ad usufruire delle eventuali rate residue di tali benefici fiscali una volta arrivato a conclusione il contratto di comodato d’uso.

Alcune considerazioni

In effetti, il principio su cui si basano le agevolazioni statali riguardanti le ristrutturazioni fa riferimento al soggetto che ha svolto i lavori e quindi ne ha sopportato le spese (o, come in questo caso, ai suoi eredi) e non all’immobile oggetto degli stessi interventi. In altre parole, i benefici fiscali sono destinati a colui che ha effettuato i lavori e non alla casa dove si sono svolti, pertanto, se quest’ultima cambia proprietario o fruitore, tali soggetti non potranno godere delle detrazioni esistenti, destinati appunto invece a colui che ha sopportato le spese.

Come abbiamo visto, poi, a tale principio si abbina anche la condizione della detenzione diretta e materiale dell’abitazione stessa e cioè del godimento del bene. Due elementi quindi importanti, a cui devono prestare particolare attenzione coloro che intendono usufruire delle agevolazioni statali esistenti per lavori di ristrutturazione di un immobile e che magari in seguito decidessero di concederlo in comodato d’uso. Anche nel caso in cui, come quello appena descritto, un’abitazione venga ereditata.

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